(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonche' quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza. 2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignita' e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonche' a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995. 3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.