(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                      n. 15 del 16 aprile 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  La  Regione,  nello  spirito  degli  articoli  3,  6 e 9 della
Costituzione  ed  in  attuazione  degli articoli 4 e 7 dello Statuto,
tutela  e  valorizza  la  lingua  piemontese,  l'originale patrimonio
culturale  e linguistico del Piemonte, nonche' quello delle minoranze
occitana,  franco-provenzale,  francese  e  walser,  promuovendone la
conoscenza.
   2.  La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione
di  tutela  e valorizzazione della storia e della cultura regionale e
lo  conforma  ai  principi  della  pari  dignita'  e  del  pluralismo
linguistico  sanciti  dalla  Costituzione,  nonche' a quelli che sono
alla  base degli Atti internazionali in materia, in particolare della
Carta  europea  delle  lingue  regionali o minoritarie del 5 novembre
1992,  e  della  Convenzione  quadro  europea per la protezione delle
minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
   3.  La  Regione  si  attiene  alle procedure delineate dall'art. 3
della  legge  15  dicembre  1999,  n. 482 (Norme in materia di tutela
delle  minoranze  linguistiche  storiche),  relativamente agli ambiti
territoriali.